Statuto

ART. 1

Denominazione, sede e durata

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Gruppo Promotore Iniziative S. Zenone”, che assume d’ora in poi la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.

L’Associazione costituita il _27 del mese di Ottobre dell’anno 1988_ all’ufficio del registro di _Legnago_, Repertorio n. _1325, Raccolta n. _3_, ha sede legale nel Comune di _Minerbe_, Via _Amedeo di Savoia, n. 100_, Partiva Iva _02081980233_ ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti, posto che il trasferimento in un’altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria e di modifica dello statuto.

L’Associazione opera sul territorio della provincia di Verona.

ART. 2

Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o di “Associazione di Promozione Sociale”

L’Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5

Scopo, finalità e attività

L’Associazione opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di _Minerbe, frazione S. Zenone di Minerbe (VR)_ e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L’Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 D.Lgs. 117/2017. L’Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell’art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere la/e seguente/i azione/i:

  • svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
  • promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l’aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
  • promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate;
  • realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
  • attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L’Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall’art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

Ammissione ed esclusione

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche, associazioni di promozione sociale o un insieme di entrambe le fattispecie che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Possono aderire, in un secondo momento, anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all’Associazione per:

  • recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
  • per mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso;
  • per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
  • e il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell’Associazione, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione, può essere escluso dall’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all’Assemblea, che dovrà esprimersi entro 60 giorni o comunque nella prima seduta utile. Nelle ipotesi infra indicate l’associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.

Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9

Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo (eventuale);
  • Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11

Compiti dell’assemblea

L’Assemblea deve:

  • stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il bilancio;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
  • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 1 delega.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non hanno diritto di voto.

ART. 13

Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da 13 componenti eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, possono essere invitate persone esterne allo scopo di contribuire alle attività dell’ordine del giorno, senza comunque diritto di voto.

ART. 15

Presidente – Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere possono essere interni o esterni al Consiglio Direttivo e comunque eletti dallo stesso: nel caso in cui siano esterni non hanno diritto di voto. In ogni caso devono essere soci dell’Associazione.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell’Associazione, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente all’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 17

Organo di controllo

L’eventuale Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art.2397, secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di Organo di controllo collegiale, il già menzionato requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere eletto dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 20

Patrimonio e risorse economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi da attività diverse di cui all’art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
  • proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 117/2017;
  • rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

I beni

I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23

Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell’Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l’anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25

Le convenzioni

Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell’Associazione.

ART. 26

Personale retribuito

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

ART. 27

Libri sociali

L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:

  • il libro degli associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 28

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 29

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 31

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 32

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
Patrizia Bononi Fabio Bellini